PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 10 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

          «10. Nel caso in cui un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno o nel caso in cui lo stesso candidato sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegato che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegati ai sensi del citato comma 8».